ORDINANZA N. 2482  

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1674 T 

LOCALITA': piazza Perosi

data 06.06.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 6

prot. n. 14312 TO6.007.016

SC/23/A/manifestazione/perosi

 

 

Prot. C.O.T.S.P. 704/2006

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Parrocchia Resurrezione del Signore, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una processione religiosa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 11.06.2006

in:

1.      via Perosi, tratto: n.c. 11 - via Corelli

2.      via Corelli, tratto: via Perosi - via Pergolesi

3.      via Pergolesi, tratto: via Corelli - via Mercadante

4.      via Mercadante, tratto: via Pergolesi - via Monte Rosa (con sosta in piazza Donatore di Sangue)

5.      via Monte Rosa, tratto: via Porpora - via Pergolesi

6.      via Pergolesi, tratto: via Monte Rosa - via Mercadante

7.      via Mercadante, tratto: via Pergolesi - c.so Taranto

8.      c.so Taranto, tratto: via Mercadante - via Tartini

9.      via Tartini, tratto: c.so Taranto - via Perosi

10.  via Perosi, tratto: via Tartini - n.c. 11

 

·        l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni; 

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)


 numero assegnato dall'Albo Pretorio

 numero progressivo Ordinanze Temporanee

 da indicare con divieto di circolazione