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ORDINANZA N. 2416 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 1629T |
LOCALITÀ largo Cassini, ecc. |
data 01/06/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 16943 T06-007-00016 |
DC/cassini_grazie |
Prot. C.O.T.S.P. 2006/40/1370 |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del parroco della chiesa Beata Vergine delle Grazie, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una processione religiosa;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno
08.06.2006, dalle ore 19.00 alle ore 23.00
in:
1.
via Marco Polo, tratto: largo Cassini - c.so A. De
Gasperi
2.
c.so A. De Gasperi, tratto: via Marco Polo - via
Cristoforo Colombo
3.
via Cristoforo Colombo, tratto: c.so A. De Gasperi -
via Piazzi
4.
via Piazzi, tratto: via Cristoforo Colombo - via F.lli.
Carle
5.
via F.lli. Carle, tratto: via Piazzi - via Cassini
6.
via Cassini, tratto: via F.lli Carle - largo Cassini
· l'istituzione del divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
7. largo
Cassini
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b.
la
chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali
stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita
segnaletica di preavviso;
c.
sia
garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica
stradale;
d.
le
occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
e.
sia
garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi
carrabili esistenti;
f.
ove
esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone
disabili;
g.
presenza
di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra
elencate, durante l'intera durata della processione, la rimozione delle
strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della
stessa;
h.
con
ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico degli organizzatori della processione, i quali assumeranno la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della processione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità
pubblica degli stessi partecipanti;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)