ORDINANZA N. 2416

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1629T

LOCALITÀ largo Cassini, ecc.

data 01/06/2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 16943 T06-007-00016

DC/cassini_grazie

Prot. C.O.T.S.P. 2006/40/1370

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del parroco della chiesa Beata Vergine delle Grazie, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una processione religiosa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 08.06.2006, dalle ore 19.00 alle ore 23.00

in:

1.      via Marco Polo, tratto: largo Cassini - c.so A. De Gasperi

2.      c.so A. De Gasperi, tratto: via Marco Polo - via Cristoforo Colombo

3.      via Cristoforo Colombo, tratto: c.so A. De Gasperi - via Piazzi

4.      via Piazzi, tratto: via Cristoforo Colombo - via F.lli. Carle

5.      via F.lli. Carle, tratto: via Piazzi - via Cassini

6.      via Cassini, tratto: via F.lli Carle - largo Cassini

·          l'istituzione del divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

7.      largo Cassini

·          l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a.       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b.      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c.       sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

d.      le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

e.       sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

f.        ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

g.       presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della processione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;

h.       con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della processione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della processione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

·          la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)