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ORDINANZA N. 2413 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 1626T |
LOCALITÀ:
piazza Castello |
data
01/06/2006 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
prot.
n. |
DC/castello_repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dal Gabinetto del Sindaco, Settore Affari Generali e Manifestazioni,
tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in
occasione del 60° anniversario della proclamazione della Repubblica che
prevedrà, tra l'altro, un ricevimento presso il Palazzo del Governo sito in
piazza Castello;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno 02/06/2006
in:
A.
corso San Maurizio,
carreggiata laterale OVEST, lato OVEST, nel tratto compreso tra viale I maggio
e via Rossini
·
l'istituzione
del divieto di sosta, dalle ore 15.00 alle ore 19.30, con la rimozione
coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli dei
componenti dei gruppi degli sbandieratori;
B.
piazza Castello, settore NORD,
fronte Prefettura, ad esclusione dei posti auto riservati ai disabili,
alla Polizia di Stato e a particolari categorie di utenze;
·
l'istituzione
del divieto di sosta, dalle ore 14.00 e sino a cessate esigenze, con la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1)
lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli delle autorità che
interverranno al ricevimento di cui in premessa;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)