ORDINANZA N. 2412

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1625T

LOCALITÀ piazza Castello, ecc.

data 01/06/2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

DC/castello_carabinieri2006

Ogg: prot. C.O.T.S.P. 2006/40/1471

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco, Settore Affari Generali e Manifestazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento del concerto organizzato in occasione del 192° Anniversario di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 05/06/2006, dalle ore 18.00 alle ore 24.00

in:

A.     viale I maggio, lato EST, nel tratto compreso tra il monumento al Carabiniere e corso San Maurizio;

B.     viale Partigiani, lato EST, nel tratto compreso tra piazza Castello e il passaggio sopraelevato;

C.     piazza Castello, settore NORD, fronte Prefettura, ad esclusione dei posti auto riservati ai disabili, alla Polizia di Stato e a particolari categorie di utenze;

·          l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli destinati al trasporto dei musicanti della Banda e per i veicoli delle autorità che interverranno al concerto di cui in premessa;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

b)      conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)