|
ORDINANZA N. 2379 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 1601T |
LOCALITÀ:
piazza Chiesa della Salute, ecc. |
data
31/05/2006 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 3-5-8-9 |
prot.
n. |
DC/chiesa_repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dal settore Affari Generali e manifestazioni, tendente ad ottenere
l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione del 60°
anniversario della proclamazione della Repubblica;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno 02/06/2006 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
in:
§
piazza Chiesa della Salute
§
giardino Luigi Martini
§
area di intersezione dei viali Boiardo, Ceppi e
Medaglie D'Oro (piazzale al monumento Amedeo di Savoia)
§
piazza Guala
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con
sosta consentita ai veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
Dott.ssa Luisella NIGRA