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ORDINANZA N. 2367

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 304

LOCALITÀ strada Castello di Mirafiori

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 31/05/2006

GI/VARIE06/castellomiraf

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Viste le ordinanze:

n. 97 del 30.04.73, con la quale veniva istituito tra l'altro, il divieto di fermata su ambo i lati di strada del Castello di Mirafiori, per un tratto di m 110 a partire dal f.f. EST di corso Unione Sovietica con direzione EST;

n. 2813 prot. 378 del 20.07.2005, con la quale veniva istituito il divieto di fermata sul lato NORD della via, a partire da m 3,5 circa ad EST del f.f. OVEST dello stabile contraddistinto dal n.c. 55 e, procedendo verso OVEST sino a m 110 circa ad EST dell'intersezione con corso Unione Sovietica;

n. 1637 prot. 250 del 5.05.2005, con la quale veniva istituito il divieto di fermata sul lato NORD di strada del Castello di Mirafiori, a partire dall'intersezione con strada delle Cacce e procedendo verso OVEST per un tratto di m 118 circa,

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 10 Mirafiori;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada del Castello di Mirafiori

1)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata, nei tratti sotto elencati:

·        a partire dal f.m. EST di corso Unione Sovietica, per un tratto di m 82 circa proseguendo verso EST;

·        a partire dal f.m. OVEST di strada delle Cacce, per un tratto di m 140 circa proseguendo verso OVEST;

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD della carreggiata, a partire dal f.m. EST dell'interno 57 della via medesima, e proseguendo verso EST per un tratto di m 15.00 circa;

3)      la revoca del divieto di sosta e fermata limitatamente al lato NORD della via istituito con l'ordinanza n. 97 del 30.04.73 e la revoca delle ordinanze n. 2813 prot. 378 del 20.07.2005 e n. 1637 prot. 250 del 5.05.2005

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)