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ORDINANZA N. 2367 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 304 |
LOCALITÀ strada Castello di Mirafiori |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 31/05/2006 |
GI/VARIE06/castellomiraf |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo
30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del
regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Viste le
ordinanze:
n. 97 del 30.04.73, con la quale veniva istituito tra l'altro,
il divieto di fermata su ambo i lati di strada del Castello di Mirafiori, per
un tratto di m 110 a partire dal f.f. EST di corso Unione Sovietica con
direzione EST;
n. 2813 prot. 378 del 20.07.2005, con la quale veniva
istituito il divieto di fermata sul lato NORD della via, a partire da m 3,5
circa ad EST del f.f. OVEST dello stabile contraddistinto dal n.c. 55 e,
procedendo verso OVEST sino a m 110 circa ad EST dell'intersezione con corso
Unione Sovietica;
n. 1637 prot. 250 del 5.05.2005, con la quale veniva
istituito il divieto di fermata sul lato NORD di strada del Castello di
Mirafiori, a partire dall'intersezione con strada delle Cacce e procedendo
verso OVEST per un tratto di m 118 circa,
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Sezione Circoscrizionale 10 Mirafiori;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Castello di Mirafiori
1) l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata, nei tratti sotto elencati:
· a partire dal f.m. EST di corso Unione Sovietica, per un tratto di m 82 circa proseguendo verso EST;
· a partire dal f.m. OVEST di strada delle Cacce, per un tratto di m 140 circa proseguendo verso OVEST;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD della carreggiata, a partire dal f.m. EST dell'interno 57 della via medesima, e proseguendo verso EST per un tratto di m 15.00 circa;
3) la revoca del divieto di sosta e fermata limitatamente al lato NORD della via istituito con l'ordinanza n. 97 del 30.04.73 e la revoca delle ordinanze n. 2813 prot. 378 del 20.07.2005 e n. 1637 prot. 250 del 5.05.2005
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)