ORDINANZA N. 2359 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1588T

LOCALITÀ corso Galileo Ferraris

data 30/05/2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Prot. n. 16393 T06-007-16

DC/ferraris_carabinieri

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, relativa all'utilizzo delle aree adibite a parcheggio a pagamento site nella parte centrale del corso Galileo Ferraris in occasione della cerimonia per il 192° Annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Galileo Ferraris,

nel tratto compreso tra via Promis/via Meucci e via Cernaia

i giorni 31/05/2006 e 05/06/2006 dalle ore 14.00 alle ore 19.30

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli per motivi di sicurezza, con sosta consentita ai veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, provvisti di tessera di riconoscimento[DC2] ;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]da eliminare se non vi sono proprietà latistanti la località interessata dal provvedimento;