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ORDINANZA N. 2357 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 1586T |
LOCALITÀ
via Chiesa della Salute, via Villar, piazza della Vittoria, ecc... |
data 30/05/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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DC/chiesa_mens sana |
IL DIRIGENTE
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art.
107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la
richiesta della Circoscrizione n. 5, relativa allo svolgimento della festa di
via denominata "Mens sana in corpore sano";
Ritenuta la
necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 04/06/2006, dalle ore 7.00 alle ore 23.00
in:
§
via Chiesa della
Salute, tratto: via Stradella - corso Grosseto
§
via Villar,
tratto: via Chiesa della Salute - via Bibiana, escluse
§
piazza della
Vittoria, tutta
§
piazza Chiesa
della Salute, tutta
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta,
quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli
in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dei veicoli
GTT adibiti al trasporto pubblico e, per il solo transito, per i veicoli di
coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
l'attuazione
della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie
autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) conservazione e
vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
c) la chiusura al
transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la
posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di
preavviso;
d) sia garantito
l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili
esistenti;
e) che sia presente
in loco adeguato servizio di vigilanza da parte degli Operatori preposti alla
sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;
f)
sia garantito il passaggio dei mezzi pubblici in sicurezza;
g) ove esistente
che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
h) che vengano
adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e
cose;
i)
presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento
delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la
rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al
termine della stessa;
j)
tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della
Circoscrizione n. 5 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a
carico degli organizzatori della manifestazione che sottoscrivendola si
impegneranno a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la
responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose
riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;
·
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente,
e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)