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ORDINANZA N. 2334 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 303 |
LOCALITÀ Piazza XVIII DICEMBRE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 29/05/2006 |
SB/VARIE06/dicembre |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto in particolare l'art. 158, comma 2 lettera k) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, che stabilisce che la sosta è vietata negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
Vista l'ordinanza n. 3119 prot. n. 435 del 12.8.2005 con la quale, in piazza XVIII Dicembre, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato OVEST della banchina rialzata NORD del settore OVEST della piazza, a m 32 circa a SUD del f.m. SUD di via Santa Rosa, per n. 2 posti auto con disposizione "a pettine";
Vista la richiesta del GTT S.p.A.;
Considerato che
il GTT S.p.A. ha la necessità di effettuare, in prossimità degli accessi delle
stazioni della Metropolitana, interventi urgenti di ripristino della regolarità
del servizio della Metropolitana stessa, servendosi di squadre di pronto
intervento munite di autoveicoli aziendali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza XVIII Dicembre
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, per due posti auto, sul lato ovest della banchina rialzata nord del
settore ovest della piazza, a partire da m 29 circa a sud del f.m. sud
dell'intersezione con via Pietro Santarosa e procedendo verso sud, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 3119 prot. n. 435 del 12.8.2005, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)