ORDINANZA N. 2334

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 303

LOCALITÀ Piazza XVIII DICEMBRE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 29/05/2006

SB/VARIE06/dicembre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto in particolare l'art. 158, comma 2 lettera k) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, che stabilisce che la sosta è vietata negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

Vista l'ordinanza n. 3119 prot. n. 435 del 12.8.2005 con la quale, in piazza XVIII Dicembre, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato OVEST della banchina rialzata NORD del settore OVEST della piazza, a m 32 circa a SUD del f.m. SUD di via Santa Rosa, per n. 2 posti auto con disposizione "a pettine";

Vista la richiesta del GTT S.p.A.;

Considerato che il GTT S.p.A. ha la necessità di effettuare, in prossimità degli accessi delle stazioni della Metropolitana, interventi urgenti di ripristino della regolarità del servizio della Metropolitana stessa, servendosi di squadre di pronto intervento munite di autoveicoli aziendali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza XVIII Dicembre

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, per due posti auto, sul lato ovest della banchina rialzata nord del settore ovest della piazza, a partire da m 29 circa a sud del f.m. sud dell'intersezione con via Pietro Santarosa e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3119 prot. n. 435 del 12.8.2005, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)