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ORDINANZA N. 2331 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 300 |
LOCALITÀ piazza Massaua |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 29/05/2006 |
LB/VARIE06/massaua |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto in
particolare l'art. 158, comma 2 lettera m) del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285, che stabilisce che la sosta è vietata negli spazi asserviti ad impianti
o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati
dalla apposita segnaletica;
Considerato che
il GTT S.p.A. ha la necessità di effettuare, in prossimità degli accessi delle
stazioni della Metropolitana, interventi urgenti di ripristino della regolarità
del servizio della Metropolitana stessa, servendosi di squadre di pronto
intervento munite di autoveicoli aziendali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali
G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della regolarità del
servizio della metropolitana, sul lato EST della carreggiata perimetrale della
piazza, immediatamente a NORD del n.c. 4, per n. due posti auto, con
disposizione "a spina";
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la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)