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ORDINANZA N. 2225 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 299 |
LOCALITÀ Via Fattorelli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del
23.05.2006 |
LB/VARIE06/fattorelli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1100
prot. n. 196 del 28/04/99 con la quale al punto 2) veniva disposta, tra
l'altro, in via Fattorelli la posa in opera di un dosso artificiale a m 45.00
circa dallo spigolo ovest lato nord della via;
Vista la segnalazione della
Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Settore Grandi Opere del Verde
Pubblico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Fattorelli
1)
la
realizzazione di un attraversamento ciclabile e pedonale rialzato, con funzione
di rallentatore di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, della lunghezza di m 8.50 circa,
comprese le rampette di raccordo, a m 50.00 circa ad EST della carreggiata che
collega la via stessa a lungo Stura Lazio;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada,
-
sulla
semicarreggiata SUD a m 30.00 circa ad EST della carreggiata che collega la via
stessa a lungo Stura Lazio,
-
sulla
semicarreggiata NORD a m 80.00 circa ad EST della carreggiata che collega la
via stessa a lungo Stura Lazio;
3)
la
rimozione del dosso artificiale posto a m 45.00 circa dallo spigolo ovest lato
nord della via, la cui posa è stata disposta con l'ordinanza n. 1100 prot. n.
196 del 28/04/99, meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)