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ORDINANZA N. 2223

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 297

LOCALITÀ strada della Magra

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 23.05.2006

LB/VARIE06/magra parcheggio est

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada della Magra interno 22

1)   l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area delimitata a NORD da strada della Magra, ad EST da vie Vittime di Bologna e ad OVEST dall'interno 22 stesso;

2)   l'istituzione del divieto di fermata nel parcheggio di cui al suddetto punto 1), con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine" sul lato OVEST del parcheggio nel tratto prospiciente l'interno 22 e con disposizione "a spina" sul lato SUD del parcheggio nel tratto prospiciente la strada della Magra;

3)   l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST nella corsia interna al parcheggio medesimo;

4)   l'istituzione del divieto di sosta permanente su ambo i lati dell'interno 22 stesso a partire da strada della Magra e procedendo verso SUD per un tratto di m 50.00 circa;

5)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)