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ORDINANZA N. 2223 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
297 |
LOCALITÀ strada della Magra |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del
23.05.2006 |
LB/VARIE06/magra parcheggio est |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati
progettuali redatti dal Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada della Magra interno 22
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli nell'area delimitata a NORD da strada della
Magra, ad EST da vie Vittime di Bologna e ad OVEST dall'interno 22 stesso;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata nel parcheggio di cui al suddetto punto 1), con sosta
consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a
pettine" sul lato OVEST del parcheggio nel tratto prospiciente l'interno 22 e
con disposizione "a spina" sul lato SUD del parcheggio nel tratto prospiciente
la strada della Magra;
3)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST
nella corsia interna al parcheggio medesimo;
4)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente su ambo i lati dell'interno 22 stesso a partire
da strada della Magra e procedendo verso SUD per un tratto di m 50.00 circa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)