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ORDINANZA N. 2222 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 296 |
LOCALITÀ strada della Magra |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del
23.05.2006 |
LB/VARIE06/magra parcheggio ovest |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158, e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati
progettuali redatti dal Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada della Magra
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli nell'area compresa tra lo stabile individuato
dal n.c. 18/B e l'interno 22 della strada stessa;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata nel parcheggio di cui al suddetto punto 1) con sosta
consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a
pettine" sui lati OVEST, SUD, EST e nella parte centrale;
3)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare nella corsia interna al parcheggio di
cui al suddetto punto 1), con direzione da NORD verso SUD nella corsia OVEST,
da OVEST verso EST nella corsia SUD e da SUD verso NORD nella corsia EST;
4)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD della strada a partire dal n.c. 18/B e
procedendo verso EST fino all'interno 22 della strada stessa;
5)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata
SUD, immediatamente ad OVEST del n.c. 18/B;
6)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)