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ORDINANZA N. 2177 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 288 |
LOCALITÀ via Bonfante |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 19.05.2006 |
GI/VARIE06/Bonfante |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che
nel parcheggio situato a SUD di via Bonfante, e da questa delimitato, sono
stati realizzati i varchi di entrata ed uscita;
Vista l'ordinanza n. 2679
prot. 362 dell'11-07-2005, con la quale veniva disciplinato tra l'altro, in via
Bonfante, un parcheggio per autoveicoli
delimitato lungo tutto il perimetro dalla via stessa e al punto 7) il
senso unico di circolazione veicolare sulla corsia di manovra, con accesso dal
varco di via Gaidano, con direzione da OVEST verso EST;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bonfante
nel parcheggio per autoveicoli ubicato sulla banchina rialzata
delimitato dalla via stessa lungo tutto il perimetro
1)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in uscita
dal suddetto parcheggio all'intersezione con via Bonfante, in corrispondenza
dei varchi in prossimità dei nn.cc. 2 e 6;
2)
la
revoca del punto 7) dell'ordinanza n. 2679 prot. 362 dell'11.07.2005, meglio
specificato in premessa;
3)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare, rispettivamente:
·
nel
varco in corrispondenza del n.c. 6 nei giusti sensi di marcia;
·
sulla
corsia di manovra del parcheggio di cui sopra, a partire dal protendimento
ideale dello spigolo del f. SUD del f. contrassegnato dal n.c. 22, con
direzione da SUD verso NORD e procedendo verso NORD sino al varco esistente
in corrispondenza del n.c. 2 della via
stessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)