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ORDINANZA N. 2177

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 288

LOCALITÀ via Bonfante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 19.05.2006

GI/VARIE06/Bonfante

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che nel parcheggio situato a SUD di via Bonfante, e da questa delimitato, sono stati realizzati i varchi di entrata ed uscita;

Vista l'ordinanza n. 2679 prot. 362 dell'11-07-2005, con la quale veniva disciplinato tra l'altro, in via Bonfante, un parcheggio per autoveicoli delimitato lungo tutto il perimetro dalla via stessa e al punto 7) il senso unico di circolazione veicolare sulla corsia di manovra, con accesso dal varco di via Gaidano, con direzione da OVEST verso EST;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bonfante

nel parcheggio per autoveicoli ubicato sulla banchina rialzata delimitato dalla via stessa lungo tutto il perimetro

1)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in uscita dal suddetto parcheggio all'intersezione con via Bonfante, in corrispondenza dei varchi in prossimità dei nn.cc. 2 e 6;

2)      la revoca del punto 7) dell'ordinanza n. 2679 prot. 362 dell'11.07.2005, meglio specificato in premessa;

3)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, rispettivamente:

·        nel varco in corrispondenza del n.c. 6 nei giusti sensi di marcia;

·        sulla corsia di manovra del parcheggio di cui sopra, a partire dal protendimento ideale dello spigolo del f. SUD del f. contrassegnato dal n.c. 22, con direzione da SUD verso NORD e procedendo verso NORD sino al varco esistente in corrispondenza del n.c. 2 della via stessa;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)