|
ORDINANZA N. 2176 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 287 |
LOCALITÀ Via FERRERO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 19.05.2006 |
SB/VARIE06/ferrero |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli
elaborati progettuali relativi al nuovo assetto viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Ferrero
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con andamento da ovest verso est nel
tratto compreso tra via Trinchera e via Borsellino;
2)
l'istituzione
della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul lato sud della
via, a partire da m 45 circa ad est dell'intersezione con via Trinchera e
procedendo verso est, con disposizione "a spina";
3)
la
posa in opera di n.6 paletti dissuasori della sosta del tipo "Città di Torino",
sulla banchina est di via Trinchera all'intersezione con via Ferrero, a m 0.50
dal filo marciapiede e a distanza di m 1.50 circa l'uno dall'altro;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)