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ORDINANZA N. 2174 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 285 |
LOCALITÀ Via ACCADEMIA ALBERTINA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 19.05.2006 |
SB/VARIE06/ |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4513 prot. n. 577 del
29.10.2004 con la quale, in via Accademia Albertina, veniva istituita, tra
l'altro, al punto 3 della lettera A), un'area di parcheggio sul lato est nel
tratto compreso tra via Po e via Principe Amedeo, in prossimità della
rientranza esistente sul fronte dei nn. cc. 3 e 3bis con disposizione "in
fila":
Visti gli elaborati
progettuali del civico ufficio tecnico nei quali si evidenzia la realizzazione
di un nuovo assetto dell'area di parcheggio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Accademia Albertina
nell'area antistante i nn.cc. 3 e 3bis
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sui lati nord, sud ed est, con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato ovest;
3)
la
conferma degli stalli di sosta riservati ai veicoli delle persone disabili
titolari di contrassegni
contraddistinti rispettivamente coi numeri 5879 e 4394, in corrispondenza del
n.c. 3;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 4513 prot. n. 577 del 29.10.2004, limitatamente al
punto 3) della lettera A), meglio specificato in premessa;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)