ORDINANZA N. 2174

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 285

LOCALITÀ Via ACCADEMIA ALBERTINA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 19.05.2006

SB/VARIE06/

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4513 prot. n. 577 del 29.10.2004 con la quale, in via Accademia Albertina, veniva istituita, tra l'altro, al punto 3 della lettera A), un'area di parcheggio sul lato est nel tratto compreso tra via Po e via Principe Amedeo, in prossimità della rientranza esistente sul fronte dei nn. cc. 3 e 3bis con disposizione "in fila":

  1. i lati ovest e nord della suddetta area, da riservare ai veicoli per le operazioni di carico e scarico merci, tra le ore 7.00 e le ore 21.00;
  2. i lati sud ed est, per i veicoli dei residenti in via Accademia Albertina nn.cc. 3 e 3bis, con disposizione "in fila";

Visti gli elaborati progettuali del civico ufficio tecnico nei quali si evidenzia la realizzazione di un nuovo assetto dell'area di parcheggio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Accademia Albertina

nell'area antistante i nn.cc. 3 e 3bis

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sui lati nord, sud ed est, con disposizione "in fila";

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato ovest;

3)      la conferma degli stalli di sosta riservati ai veicoli delle persone disabili titolari di contrassegni contraddistinti rispettivamente coi numeri 5879 e 4394, in corrispondenza del n.c. 3;

4)      la revoca dell'ordinanza n. 4513 prot. n. 577 del 29.10.2004, limitatamente al punto 3) della lettera A), meglio specificato in premessa;

­       la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)