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ORDINANZA N.2158 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'
SETTORE
ESERCIZIO
Prot. n. 296 H III.1.1 |
LOCALITA': Via Garessio, 23 |
Del
19.5.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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AP/disabile/rettifica / Garessio 23 |
OGGETTO:Rettifica di richiesta di un parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile.
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R.n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per
disabili n. 3537 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un
parcheggio riservato "ad personam" nei
pressi della propria abitazione sita in Torino, Via Garessio 23, ai sensi del
comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;
Vista l'ordinanxa n. 2806
del 14/7/2003 che ha istituito in via Garessio, il divieto di sosta permanente
con sosta "a spina" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale
contrassegno n. 3573, per un posto auto, sul lato NORD della via, nei pressi
del n.c. 23;
Vista
l'ordinanza n. 2500 del 29.6.2005 che ha revocato in via Garessio l'ordinanza
331 del
16.3.1992 con la quale si disponeva la sosta a
"lisca di pesce" negli spazi demarcati e/o opportunamente attrezzati sul lato
NORD della via;
In Via Garessio
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La
rettifica parziale dell'ordinanza n. 2806 del 14.7.03 meglio specificata in
premessa, sostituendo alle parole "il divieto di sosta permanente con sosta "a
spina", le parole , il divieto di sosta permanente con sosta in "fila";
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la
pubblicità del presente provvedimento mediante la prescritta segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del
regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la
cancellatura della segnaletica
eventualmente in
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contrasto;
AVVERTE
· che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta
nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta
dei veicoli stessi;
che avverso il provvedimento, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura dei cui all'art.74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/ 92.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)