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ORDINANZA N. 2123 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 280 |
LOCALITÀ via don Grazioli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 18/05/2006 |
GI/VARIE06/grazioli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. mecc.
200604121/06 del 19.04.2006, dichiarata immediatamente eseguibile recante
l'oggetto: "Area mercatale via Don Grioli - Individuazione spazi di sosta
pertinenziali."
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via don
Grazioli
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio che potranno sostare:
sul
lato SUD della via, a partire da m 5.00 circa ad EST di via Zambelli per un
tratto di m 45.00 circa procedendo verso
EST con disposizione "a pettine"
la pubblicità del suscritto
provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta del veicolo in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)