|
ORDINANZA N. 2122 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 279 |
LOCALITÀ via Don Grioli |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 18/05/2006 |
GI/VARIE06/don
Grioli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. mecc.
200604121/06 del 19.04.2006, dichiarata immediatamente eseguibile recante
l'oggetto: "Area mercatale via Don Grioli - Individuazione spazi di sosta
pertinenziali."
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via don
Grioli
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per le aree al servizio di persone disabili, le aree riservate al carico e scarico merci e per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, i quali potranno sostare:
sul
lato EST della via, nel tratto compreso tra via don Grazioli e piazza Livio
Bianco con disposizione "a spina";
2) l'istituzione del divieto di
fermata dalle ore 5.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle
ore 20.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori
del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività
Economiche e di Servizio, i quali potranno sostare:
- sul lato OVEST della via con disposizione "a spina" a partire a m 10.00 circa a NORD dell'intersezione con piazza Livio Bianco per un tratto di m 8.00 circa, procedendo verso NORD;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)