ORDINANZA N. 2114

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 271

LOCALITÀ Via MAZZINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18/05/2006

SB/VARIE06/mazzini2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1859 prot. n. 324 del 19.6.2000 con la quale, tra l'altro, alla lettera A) punto 1) a., veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, con disposizione "in fila", per un tratto di m 5 circa sul lato nord di via Mazzini, immediatamente ad est del n.c. 19 procedendo verso est;

Considerato che la suddetta area per carico e scarico viene occupata da un dehors stagionale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Mazzini

1)      la parziale revoca dell'ordinanza n.1859 prot. n. 324 del 19.6.2000, limitatamente alla lettera a. del punto 1 A), meglio specificato in premessa;

2)      l'istituzione della sosta a pagamento nell'area di cui al punto 1) della presente ordinanza, con le modalità stabilite dall'ordinanza n 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s.m.i.;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)