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ORDINANZA N. 2079 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr.1398 T |
LOCALITÀ: via Torrazza Piemonte, via Monastir, via
Chiala.... |
Data
17.05.06 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
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FB457B/manispo/gare/stracairoli2006 |
Oggetto: Gara podistica non competitiva "
Stracairoli", I.C. Adelaide Cairoli,
27.05.06.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del I.C.
Adelaide Cairoli per lo svolgimento della manifestazione denominata
"Stracairoli";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 27 maggio 2006
in:
- via Torrazza Piemonte, via Monastir, via Chiala, via Guidi, via Candiolo, via Artom, via Rismondo, via Millelire, via F.lli Garrone, via Somalia, via Torrazza Piemonte;
- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 10.00 alle 12.30, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) il responsabile del I.C. Adelaide Cairoli dovrà salvaguardare l'incolumità degli atleti in modo che i partecipanti gareggino al di fuori dalla normale circolazione veicolare, non vadano in alcun modo ad interferire con il traffico viabile, garantendo la massima sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada, secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada;
c) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;
d) i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;
e) che su tutto il percorso non siano consentiti attraversamenti;
f) non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
g) non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
h) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)