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ORDINANZA N. 2007 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 267 |
LOCALITÀ strada del Fioccardo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 11/05/2006 |
GI/VARIE06/fioccardo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Settore Servizi Territoriali - Circoscrizione 8^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Fioccardo
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dall'area di intersezione
con corso Moncalieri e procedendo verso NORD/EST sino a m. 7.00 circa a NORD
del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 206
2)
la
posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di
attuazione del nuovo codice della strada:
a)
a
m 62.00 circa ad EST del f.m. EST di corso Moncalieri;
b)
a
m 18.00 circa a SUD del passo carrabile al n.c. 206;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada nei seguenti tratti:
· sulla semicarreggiata SUD, a
m 27.00 circa ad EST di corso Moncalieri;
· sulla semicarreggiata SUD, a
m 27.00 circa ad EST di corso Moncalieri;
· sulla semicarreggiata OVEST,
a m 50.00 circa a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 206;
·
sulla
semicarreggiata OVEST, a m 9.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato
dal n. 206;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)