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ORDINANZA N. 2006 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 266 |
LOCALITÀ corso Tazzoli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 11/05/2006 |
GI/VARIE06/tazzoli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, in prossimità dei passi carrabili
di accesso allo stabilimento FIAT Mirafiori la sosta irregolare dei veicoli non
consente il transito in uscita o in ingresso dei veicoli di grandi dimensioni;
Vista l'ordinanza n. 5 del
15.07.59, con la quale veniva istituito il divieto di sosta per i veicoli per m
100 a EST e a m 150 a OVEST agli ingressi Fiat;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Tazzoli
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD
del corso, rispettivamente ad OVEST e ad EST dei passi carrabili di
accesso/uscita dallo stabilimento FIAT per un tratto di m 10.00 circa ciascuno,
nel tratto compreso tra piazza Cattaneo e corso Agnelli,
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 5 del 15.07.59, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)