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ORDINANZA N. 1997 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1323T |
LOCALITÀ via Cavalli, via Avigliana, ecc. |
data 11/05/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. 14087
T06-007-00015 |
DC/Ord.
Brevi/Steccati/cavalli revoca |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 1953 del 09/05/2006 con la quale sono stati istituiti una serie di provvedimenti viabili richiesti dalla Provincia di Torino per la realizzazione di uno steccato;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
· la revoca dell'ordinanza n. 1953 prot. 1313T del 09/05/2006 meglio specificata in premessa;
dalla data del presente
provvedimento e sino al 31/12/2006
in:
·
l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD
della carreggiata NORD per m. 30 in direzione OVEST a partire dall'intersezione
con corso Inghilterra;
·
l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD per
m. 30 in direzione OVEST a partire dall'intersezione con corso Inghilterra;
·
l'istituzione del divieto di circolazione sulla
carreggiata OVEST nel tratto compreso tra via Cavalli e via Susa;
·
l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i
veicoli provenienti da SUD all'intersezione con via Cavalli;
·
sulla carreggiata EST, nel tratto compreso tra via
Cavalli e via Susa, l'istituzione del doppio senso di circolazione e
l'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati;
·
l'istituzione dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza
per i veicoli provenienti dalla carreggiata EST all'intersezione con via
Cavalli;
·
sulla carreggiata OVEST, l'istituzione dell'obbligo di
procedere diritti per i veicoli provenienti da SUD all'intersezione con via
Susa;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)