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ORDINANZA N. 1974 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1322T |
LOCALITÀ via Montanaro, via Scarlatti, ecc. |
data 10/05/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
prot. n. 12929 T06-007-00016 |
DC/Ord. Varie/ O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/montanaro_cicogna |
Prot. C.O.T.S.P. 2006/40/827 |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'associazione La Cicogna Onlus, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di un corteo bandistico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in :
1.
via Montanaro, tratto: via Sesia - via Scarlatti
2.
via Scarlatti, tratto: via Montanaro - via Monte Rosa
3.
via Monte Rosa, tratto: via Scarlatti - via Feletto
4.
via Feletto, tratto: via Monte Rosa - via Montanaro
5.
via Montanaro, tratto: via Feletto - via Brandizzo
6.
via Brandizzo, tratto: via Montanaro - via Monte Rosa
7.
via Monte Rosa, tratto: via Brandizzo - via Cherubini
8.
via Cherubini, tratto: via Monte Rosa - via Santhià
9.
via Santhià, tratto: via Cherubini - via Candia
10.
via Candia, tratto: via Santhià - via Crescentino
11.
via Crescentino, tratto: via Candia - piazza Bottesini
12.
piazza Bottesini lato Ovest
13.
via Foroni tutta
14.
piazza Cerignola
· l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 10.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo bandistico di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che:
1. l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
2. gli organizzatori del corteo bandistico dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento del corteo sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)