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ORDINANZA N. 1966

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 255

LOCALITÀ Piazza ARBARELLO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10/05/2006

SB/VARIE06/arbarello

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 316 prot. n. 299 del 22.2.1996 con la quale, tra l'altro, in piazza Arbarello, al punto 2) della lettera A), veniva istituito il divieto di sosta a pagamento con disposizione "a spina" nell'area centrale di piazza Arbarello compresa tra la carreggiata nord (prolungamento della via Cittadella) e la carreggiata di manovra intermedia nord;

Tenuto conto della riorganizzazione delle aree di sosta in piazza Arbarello, contestuale alla realizzazione di un passaggio pedonale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Arbarello

1)      L'istituzione della sosta a pagamento sul lato nord per un tratto di m 10 circa a partire da m 7 circa ad est dell'intersezione con via Bligny e procedendo verso est, con disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n.432 prot, 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

2)      la revoca del punto 2) della lettera A) dell'ordinanza n. 316 prot. n. 299 del 22.2.1996, meglio specificato in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)