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ORDINANZA N. 1966 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 255 |
LOCALITÀ Piazza ARBARELLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 10/05/2006 |
SB/VARIE06/arbarello |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 316 prot. n. 299 del 22.2.1996 con la quale, tra l'altro, in
piazza Arbarello, al punto 2) della lettera A), veniva istituito il divieto di
sosta a pagamento con disposizione "a spina" nell'area centrale di piazza
Arbarello compresa tra la carreggiata nord (prolungamento della via Cittadella)
e la carreggiata di manovra intermedia nord;
Tenuto conto
della riorganizzazione delle aree di sosta in piazza Arbarello, contestuale
alla realizzazione di un passaggio pedonale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Arbarello
1)
L'istituzione
della sosta a pagamento sul lato nord per un tratto di m 10 circa a partire da
m 7 circa ad est dell'intersezione con via Bligny e procedendo verso est, con
disposizione "in fila", con le modalità stabilite dall'ordinanza n.432 prot,
399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
2)
la
revoca del punto 2) della lettera A) dell'ordinanza n. 316 prot. n. 299 del
22.2.1996, meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)