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ORDINANZA N. 1963 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 252 |
LOCALITÀ strada dei Ronchi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 10/05/2006 |
GI/VARIE06/ronchi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 839 prot. 163 del 29.03.2000, con la quale in strada dei Ronchi veniva istituito al punto 2.b il senso unico alternato a vista, nel tratto compreso dall'intersezione con strada del Fioccardo, per un tratto di m 30 circa, procedendo verso OVEST, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da OVEST verso EST
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 8^ San Salvario -
Cavoretto- Borgo Po;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada dei Ronchi
1)
l'istituzione
del senso unico alternato a vista, a partire dall'intersezione con strada del Fioccardo,
per un tratto di m 30 circa, procedendo verso OVEST, con precedenza per i
veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST;
2)
la
revoca del punto 2.b dell'ordinanza n. 839 prot. 163 del 29.03.2000, meglio specificata in premessa;
3)
a
pubblicità del su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti
di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)