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ORDINANZA N. 1959

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 248

LOCALITÀ Via MARSIGLI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 10/05/2006

SB/VARIE06/marsigli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 407 prot. n. 83 del 3.2.2003 con la quale era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita, in corrispondenza del capolinea, ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della via a partire dal f.f. sud di via Monte Ortigara e procedendo verso sud per un tratto di m 60.00 circa, con interruzione in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto di fronte all'accesso al Giardino Croce Verde;

Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Marsigli

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, in corrispondenza del capolinea, ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della via a partire dal f.f. nord di via Tofane e procedendo verso nord per un tratto di m 70.00 circa, con interruzione in corrispondenza dell'attraversamento pedonale posto di fronte all'accesso al Giardino Croce Verde;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 407 prot. n.83 del 3.2.2003, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)