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ORDINANZA N. 1959 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 248 |
LOCALITÀ Via MARSIGLI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 10/05/2006 |
SB/VARIE06/marsigli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 407 prot. n. 83 del 3.2.2003 con la quale era stato istituito il
divieto di sosta permanente, con sosta consentita, in corrispondenza del
capolinea, ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul
lato EST della via a partire dal f.f. sud di via Monte Ortigara e procedendo
verso sud per un tratto di m 60.00 circa, con interruzione in corrispondenza
dell'attraversamento pedonale posto di fronte all'accesso al Giardino Croce
Verde;
Vista
la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
via Marsigli
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, in corrispondenza del
capolinea, ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul
lato EST della via a partire dal f.f. nord di via Tofane e procedendo verso
nord per un tratto di m 70.00 circa, con interruzione in corrispondenza
dell'attraversamento pedonale posto di fronte all'accesso al Giardino Croce
Verde;
2) la revoca dell'ordinanza n. 407 prot.
n.83 del 3.2.2003, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)