ORDINANZA N. 1953

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1313 T

LOCALITÀ via Cavalli, via Avigliana, ecc.

data 09/05/2006

CIRCOSCRIZIONE N. 3

prot. n. 14087 T06-007-00015

DC/Ord. Brevi/Steccati/cavalli_provincia

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Provincia di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

dal 15.05.2006 al 31.12.2006

in:

  1. via Cavalli

·        l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata NORD per m. 30 in direzione OVEST a partire dall'intersezione con corso Inghilterra;

  1. via Avigliana

·        l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD per m. 30 in direzione OVEST a partire dall'intersezione con corso Inghilterra;

  1. corso Inghilterra

·        l'istituzione del divieto di circolazione sulla carreggiata OVEST nel tratto compreso tra via Cavalli e via Susa;

·        l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da SUD all'intersezione con via Cavalli;

·        sulla carreggiata EST, nel tratto compreso tra via Cavalli e via Susa, l'istituzione del senso unico da SUD in direzione NORD e l'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati;

·        l'istituzione dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza per i veicoli provenienti dalla carreggiata EST all'intersezione con via Cavalli;

·        sulla carreggiata OVEST, l'istituzione dell'obbligo di procedere diritti per i veicoli provenienti da SUD all'intersezione con via Susa;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)