ORDINANZA N. 1921

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

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Prot. 1291 t III.2.8 LOCALITA': Via Foligno 97/12

CIRCOSCRIZIONE N. 5

Del 8.5.06 pr/dissuasori/foligno

 

 

IL DIRIGENTE

 

 

Considerato che di fronte allo stabile sito in via Foligno 97/12 le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;

 

Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

Vista la segnalazione a mezzo della quale il SIG. STRA ERNESTO in qualità di proprietario dell'immobile, oltre ad evidenziare la situazione di cui sopra, fa presente che dalla stessa deriva danno e pericolo e pertanto propone di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di n. 7 dissuasori in via Foligno 97/12;

 

Atteso pertanto che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare i dissuasori antistanti lo stabile suindicato atti ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale;

 

 

ORDINA

 

al SIG. STRA ERNESTO in qualità di proprietario dell'immobile, la collocazione di n. 7 dissuasori di sosta in via Foligno 97/12 sul marciapiede, tipo "Città di Torino", come da planimetria allegata, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

 

 

 

La posa in opera di detti dissuasori e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.

Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza. Inoltre i paletti dissuasori devono essere segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Mobilità e con il Settore Parcheggi e Suolo al fine di localizzare l'esatta posizione dei manufatti nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.

Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Qualora la collocazione dei manufatti comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Settore Parcheggi e Suolo (tel. 011/851159 011/210414). Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.

Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

 

AVVERTE

 

·      che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

·      che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

·      che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, e che nello stesso termine si può altresì ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lg. 30.4.1992 n. 285.

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(D.ssa Luisella NIGRA)

 

 

 

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