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ORDINANZA N. 1899 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 246 |
LOCALITÀ piazza della Repubblica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 05/05/2006 |
LB/VARIE06/repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1701 prot. n. 207 del 21.04.2006 con la quale , tra l'altro,
veniva istituito, alla lettera C), punto 5), il divieto di sosta dalle ore 5.00
alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita, con disposizione "a
spina", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sulla
banchina rialzata situata a margine del lato interno della carreggiata
perimetrale del Settore Nord/Est di piazza della Repubblica, e precisamente:
a)
nel
tratto compreso tra il f.f. NORD di corso Regina Margherita e procedendo verso
NORD fino al f.f. SUD della carreggiata interna al Settore;
b)
nel
tratto compreso tra il f.f. OVEST della carreggiata interna al Settore e
procedendo verso OVEST fino al protendimento ideale del f.f. EST del Settore
NORD; in piazza della Repubblica, Settore Nord/Est;
Vista la nota della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali, Sociali, Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio, con la quale viene segnalata la necessità di riservare gli spazi di cui sopra ai veicoli dei fornitori del mercato IV Alimentare;
Ritenuta pertanto l'opportunità di modificare la predetta ordinanza n. 1701 prot. n. 207 del 21.04.2006, mediante l'integrazione meglio specificata in dispositivo;
di
integrare la lettera C), punto 5) a) e b) della citata ordinanza n. 1701 prot.
n. 207 del 21.04.2006, aggiungendo, dopo le parole: "con fermata
consentita", la dicitura: "ai veicoli dei fornitori degli operatori
commerciali del mercato IV Alimentare (mercato dell'Orologio), muniti di
apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di
Servizi", in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato stesso;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)