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ORDINANZA N. 1878 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 234 |
LOCALITÀ Via Perosi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 5.05.2006 |
LB/VARIE06/perosa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la comunicazione del
Settore Suolo Pubblico, Nuove Opere;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Perosi
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Tartini e
via Corelli;
2)
la
realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di
velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera
c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, della lunghezza di m 57.00 circa, comprese le rampette di
raccordo, a partire da m 47.00 circa ad EST del f.m. EST di via Tartini e
procedendo verso EST;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata
SUD a m 13 circa ad EST del f.m. EST di via Tartini e sulla semicarreggiata
NORD a m 150 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Corelli;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)