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ORDINANZA N. 1873 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 229 |
LOCALITÀ Via MONTE di PIETA' |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 5.05.2006 |
SB/VARIE06/pietà |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 316 prot. n. 299 del 22.2.1996 con la quale, tra l'altro, in via
Monte di Pietà al punto 2) della lettera A) veniva istituito il divieto di
sosta a pagamento con disposizione "a spina" nell'area centrale di piazza
Albarello compresa tra la carreggiata nord (prolungamento della via Cittadella)
e la carreggiata di manovra intermedia nord;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Monte
di Pietà
-
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere (n.2), sul lato nord della
via, a partire da m 1 rispettivamente ad est e ad ovest del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 2 e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
- la pubblicità del
suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)