ORDINANZA N. 1872

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 228

LOCALITÀ Giardino MARTINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 5.05.2006

SB/VARIE06/martini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3994 prot. n. 688 del 20.12.2002 con la quale, tra l'altro, in piazza Martini carreggiata interna, veniva istituita al punto 1) la sosta sul lato esterno della carreggiata, con sosta consentita, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione in parte "in fila", in parte "a pettine" ed in parte "a spina"; e al punto 2) la sosta a pagamento dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nei giorni feriali, non prefestivi, negli spazi di cui al suddetto punto 1), con le modalità stabilite dalle ordinanze n. 791 prot. n. 142 del 30.03.1999 e n. 3160 prot. n. 659 del 17.09.2001, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nell'area sud/est di corso Inghilterra sono stati realizzati posti auto destinati alla sosta, e pertanto si ritiene opportuno eliminare la sosta di veicoli all'interno della suddetta piazza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel giardino Martini

carreggiata interna

 

1)      l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, con sosta consentita dalle ore 6 alle ore 16 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23 dei giorni prefestivi;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3994 prot. n. 688 del 20.12.2002, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)