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ORDINANZA N. 1872 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 228 |
LOCALITÀ Giardino MARTINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 5.05.2006 |
SB/VARIE06/martini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3994 prot. n. 688 del 20.12.2002 con la quale, tra l'altro, in
piazza Martini carreggiata interna, veniva istituita al punto 1) la sosta sul
lato esterno della carreggiata, con sosta consentita, negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati, con disposizione in parte "in fila", in
parte "a pettine" ed in parte "a spina"; e al punto 2) la
sosta a pagamento dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nei giorni feriali, non
prefestivi, negli spazi di cui al suddetto punto 1), con le modalità stabilite
dalle ordinanze n. 791 prot. n. 142 del 30.03.1999 e n. 3160 prot. n. 659 del
17.09.2001, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato
che nell'area sud/est di corso Inghilterra sono stati realizzati posti auto
destinati alla sosta, e pertanto si ritiene opportuno eliminare la sosta di
veicoli all'interno della suddetta piazza;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nel giardino Martini
carreggiata interna
1)
l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i
veicoli degli operatori del mercato, con sosta consentita dalle ore 6 alle ore
16 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23 dei giorni prefestivi;
2)
la revoca dell'ordinanza n. 3994 prot. n. 688 del 20.12.2002, meglio
specificata in premessa;
3)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)