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ORDINANZA N. 1806 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 224 |
LOCALITÀ piazza Baldissera |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 03/05/2006 |
LB/VARIE06/baldissera |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 110/139
prot. n. 1102 del 20/05/1974 con la quale veniva istituito il divieto di sosta,
con sosta consentita esclusivamente per carico e scarico merci per la durata
massima di 30 minuti primi, lungo il lato Ovest di piazza Generale Baldissera,
per un tratto di m 40 circa fronte ingresso pedonale di accesso alla
biglietteria della Stazione Dora (m 17 a Sud e m 23 a Nord del suddetto
ingresso), contraddistinto dal n.c. 7;
Vista la segnalazione del
Settore Infrastrutture;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Baldissera
a)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della
piazza, per un tratto di m 20.00 circa, con disposizione "in fila", in
corrispondenza del n.c. 7, ingresso pedonale alla Stazione Ferroviaria;
b)
la
revoca dell'ordinanza n. 110/139 prot. n. 1102 del 20/05/1974, meglio descritta
in premessa;
c)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che
l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)