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ORDINANZA N. 1803 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 221 |
LOCALITÀ Via Campiglia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 03/05/2006 |
LB/VARIE06/campiglia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione 5^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Campiglia
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il n.c. 30 e
la via Sospello;
2)
la
posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente a m 50.00 circa ed
a m 70.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Sospello;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
sulla
semicarreggiata OVEST a m 43.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Sospello,
sulla
semicarreggiata EST a m 76.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Sospello;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)