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ORDINANZA N. 1801 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 219 |
LOCALITÀ piazza Campanella |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 03/05/2006 |
LB/VARIE06/campanella |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2451
prot. n. 497 del 11/07/2001 con la quale al punto 3) veniva istituito il divieto
di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle
ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli
operatori del mercato di piazza Campanella, muniti di apposito contrassegno,
sul lato Est della carreggiata Ovest
sul lato Est della carreggiata Est a partire da m 5.00 circa a Nord del
f.m. Nord di via Nicomede Bianchi e procedendo verso Nord fino a m 5.00 circa a
SUD del f.m. SUD di via Piaceri;
Vista la richiesta della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali -
Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Campanella
1)
l'istituzione
del divieto di sosta, in quanto
trattasi di area di pertinenza del mercato, dalle ore 6.00 alle ore
17.00 e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta
consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, ai veicoli degli
operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore
Commercio, sul lato EST della carreggiata OVEST a partire da m 5.00 circa a
NORD del f.m. NORD di via Nicomede Bianchi e procedendo verso NORD fino a m
5.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Pianceri;
2)
la
revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 2451 prot. n. 497 del 11/07/2001, meglio
descritto in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)