ORDINANZA N. 1801

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 219

LOCALITÀ piazza Campanella

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 03/05/2006

LB/VARIE06/campanella

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2451 prot. n. 497 del 11/07/2001 con la quale al punto 3) veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato di piazza Campanella, muniti di apposito contrassegno, sul lato Est della carreggiata Ovest sul lato Est della carreggiata Est a partire da m 5.00 circa a Nord del f.m. Nord di via Nicomede Bianchi e procedendo verso Nord fino a m 5.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Piaceri;

Vista la richiesta della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Campanella

1)   l'istituzione del divieto di sosta, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato EST della carreggiata OVEST a partire da m 5.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Nicomede Bianchi e procedendo verso NORD fino a m 5.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Pianceri;

2)   la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 2451 prot. n. 497 del 11/07/2001, meglio descritto in premessa;

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)