|
ORDINANZA N. 1748[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2]. 1182 T |
LOCALITÀ piazza Castello ecc.. |
data 27.04.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
|
SC/23/A/manifestazione/castello |
|
|
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Questore, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per la festa commemorativa del 154° anniversario della fondazione della Polizia di Stato;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1. piazza Castello (fronte Prefettura)
2. viale 1° Maggio, tratto: piazza Castello - c.so San Maurizio
3. viale dei Partigiani, tratto: viale 1° Maggio - c.so San Maurizio
· l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta consentita ai veicoli delle autorità che partecipano alla festa di cui in premessa, muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
4.
piazza Castello, banchina rialzata, fronte Teatro Regio
· il consenso al transito e sosta ai veicoli delle autorità che partecipano alla festa di cui in premessa, muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;
b) conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili e l'area riservata alla Polizia di Stato;
· la pubblicità dei suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)