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ORDINANZA N. 1707

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 213

LOCALITÀ via don Grazioli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 21.04.2006

GI/VARIE06/grazioli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3753 prot. 499 del 30.08.2004, con la quale in via don Grazioli, veniva istituita la sosta con disposizione "a pettine", sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra corso Cosenza e via Don Grioli, ed il divieto di sosta con la rimozione coatta, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei prefestivi, a partire da m 5.00 dal f.m. OVEST di via Don Grioli per un tratto di m 40 circa procedendo verso OVEST, fatta eccezione per gli operatori del mercato.

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Tecnico Infrastrutture per il Commercio;

Vista la segnalazione della Divisione Funzioni Istituzionali - Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via don Grazioli

1)      l'istituzione della sosta negli appositi spazi attrezzati e/ demarcati con disposizione "a pettine", sul lato SUD della via, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via don Grioli per un tratto di m 40.00 circa procedendo verso OVEST;

2)      l'istituzione del divieto di fermata, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, nel tratto di cui al punto 1) suddetto, dalle ore 5.30 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle 5.30 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Divisione Commercio con disposizione "a pettine" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati;

3)      la revoca dell'ordinanza n. 3753 prot. 499 del 30.08.2004, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)