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ORDINANZA N. 1707 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 213 |
LOCALITÀ via don Grazioli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 21.04.2006 |
GI/VARIE06/grazioli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3753 prot. 499 del 30.08.2004, con la quale in via don Grazioli,
veniva istituita la sosta con disposizione "a pettine", sul lato SUD della via, nel tratto compreso
tra corso Cosenza e via Don Grioli, ed il divieto di sosta con la rimozione
coatta, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle
ore 23.00 dei prefestivi, a partire da m 5.00 dal f.m. OVEST di via Don Grioli
per un tratto di m 40 circa procedendo verso OVEST, fatta eccezione per gli
operatori del mercato.
Vista la
segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi
Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Tecnico Infrastrutture per il
Commercio;
Vista la segnalazione della
Divisione Funzioni Istituzionali - Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori
Nord;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via don Grazioli
1)
l'istituzione
della sosta negli appositi spazi attrezzati e/ demarcati con disposizione "a
pettine", sul lato SUD della via, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m.
OVEST di via don Grioli per un tratto di m 40.00 circa procedendo verso OVEST;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata, in quanto trattasi di area di pertinenza del
mercato, nel tratto di cui al punto 1)
suddetto, dalle ore 5.30 alle ore 15.00
nei giorni feriali e dalle 5.30 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, con
sosta consentita ai veicoli degli
operatori del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla
Divisione Commercio con disposizione "a pettine" negli appositi spazi
attrezzati e/o demarcati;
3) la revoca dell'ordinanza n. 3753 prot. 499 del 30.08.2004, meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)