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ORDINANZA N. 1706 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 212 |
LOCALITÀ piazza della Repubblica, via Tre Galline |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 21.04.2006 |
LB/VARIE06/repubblica settore sud |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2006 03028/106 dell'11 aprile 2006, dichiarata
immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Area mercatale Porta
Palazzo - Riorganizzazione funzionale mercato e individuazione spazi di sosta
pertinenziali";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza della Repubblica
A) sulle banchine rialzate EST ed OVEST del Settore SUD, tratto: via
Milano - carreggiata perimetrale del Settore SUD/OVEST e del Settore SUD/EST,
escluse:
1)
l'istituzione
del divieto di transito dalle ore 5.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali e
dalle ore 5.30 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i
veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato
dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;
ad integrazione dell'ordinanza n. 1128 prot. n. 43T del 9/06/97, che istituiva, fra l'altro, l'Area Pedonale in via Tre Galline, oltre alle eccezioni previste al divieto di circolazione veicolare nell'area pedonale sia consentito:
a) il transito dalle ore 6.00 alle ore 9.30, ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio;
b) il transito dalle ore 6.00 alle ore 15.00, ai veicoli a braccia degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)