ORDINANZA N. 1706

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 212

LOCALITÀ piazza della Repubblica, via Tre Galline

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 21.04.2006

LB/VARIE06/repubblica settore sud

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2006 03028/106 dell'11 aprile 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Area mercatale Porta Palazzo - Riorganizzazione funzionale mercato e individuazione spazi di sosta pertinenziali";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

A) sulle banchine rialzate EST ed OVEST del Settore SUD, tratto: via Milano - carreggiata perimetrale del Settore SUD/OVEST e del Settore SUD/EST, escluse:

1)   l'istituzione del divieto di transito dalle ore 5.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;

B) in via Tre Galline

­       ad integrazione dell'ordinanza n. 1128 prot. n. 43T del 9/06/97, che istituiva, fra l'altro, l'Area Pedonale in via Tre Galline, oltre alle eccezioni previste al divieto di circolazione veicolare nell'area pedonale sia consentito:

a) il transito dalle ore 6.00 alle ore 9.30, ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio;

b) il transito dalle ore 6.00 alle ore 15.00, ai veicoli a braccia degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio;

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)