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ORDINANZA N. 1701 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 207 |
LOCALITÀ piazza della Repubblica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 21.04.2006 |
LB/VARIE06/repubblica settori |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2006 03028/106 dell'11 aprile 2006, dichiarata
immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Area mercatale Porta
Palazzo - Riorganizzazione funzionale mercato e individuazione spazi di sosta
pertinenziali";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza della Repubblica
A) Settore SUD/OVEST
1)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata, con sosta consentita a
pagamento, con disposizione "in fila", sul lato esterno negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432,
prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con
fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare
le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata:
a)
a
partire da m 15.00 circa a SUD del f.f. SUD di corso Regina Margherita e
procedendo verso SUD per un tratto di m 5.00 circa,
b)
a
partire da m 10.00 circa ad OVEST del porticato e procedendo verso OVEST per un
tratto di m 5.00 circa;
- l'istituzione del divieto di circolazione, dalle ore 5.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli di soccorso, i veicoli della Forza Pubblica, ed i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio ed i veicoli AMIAT;
1. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata perimetrale, con sosta consentita a pagamento, con disposizione "in fila", sul lato esterno negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato interno della carreggiata a partire da m 15.00 circa ad EST della carreggiata centrale e procedendo verso EST per un tratto di m 15.00 circa, con disposizione "in fila";
3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata a partire da m 15.00 circa a SUD del f.f. SUD di corso Regina Margherita e procedendo verso SUD per un tratto di m 5.00 circa,
4. l'istituzione del divieto di circolazione sulla banchina rialzata, in quanto trattasi di area adibita a mercato, situata ad OVEST della carreggiata perimetrale, nel tratto: protendimento ideale del porticato EST del Settore SUD - f.f. SUD di corso Regina Margherita, dalle ore 5.30 alle ore 17.00 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli di soccorso, i veicoli della Forza Pubblica, i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio ed i veicoli AMIAT;
5. l'istituzione del divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sulla banchina rialzata, in quanto trattasi di area adibita a mercato, compresa tra corso Regina Margherita, la carreggiata centrale della piazza ed il fabbricato del mercato alimentare coperto, fatta eccezione per i veicoli di soccorso, i veicoli della Forza Pubblica, i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio ed i veicoli AMIAT;
6. l'istituzione di una corsia riservata lungo i lati NORD e OVEST del Settore;
7. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare su detta corsia con direzione da EST verso OVEST lungo il lato NORD e da NORD verso SUD lungo il lato OVEST;
8. l'istituzione del divieto di transito sulla corsia riservata, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio;
9. l'istituzione del divieto di sosta su detta corsia, con sosta consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, con disposizione "in fila" lato NORD e con disposizione "a spina" sul lato OVEST, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:
a)
ai
motocarri degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio dalle ore 04.00 alle
ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 03.00 alle ore 20.00 nei giorni
prefestivi,
b)
agli
autocarri degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, dalle ore 04.00 alle
ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 03.00
alle ore 8.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi;
1.
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata perimetrale, con sosta consentita a
pagamento, con disposizione "in fila", sul lato esterno, negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432,
prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
2.
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con
fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata
perimetrale:
a)
a
partire da m 5.00 circa a NORD del f.f. NORD di corso Regina Margherita e
procedendo verso NORD per un tratto di m 5.00 circa,
b)
a
partire da m 5.00 circa ad EST del f.f. EST del Settore Nord e procedendo verso
EST per un tratto di m 5.00 circa;
3.
l'istituzione
del divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sulla banchina
rialzata, in quanto trattasi di area adibita a mercato, delimitata ad
OVEST dalla carreggiata centrale della piazza, a Sud da corso Regina
Margherita, ad EST e a NORD dalla carreggiata perimetrale del settore stesso,
fatta eccezione:
-
per
i veicoli di soccorso, i veicoli della Forza Pubblica ed i veicoli AMIAT;
-
per
i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizi, dalle ore 5.30 alle
ore 15.00 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni
prefestivi;
4.
l'istituzione
della sosta con disposizione "a spina" sulla banchina rialzata situata a
margine del lato interno della carreggiata perimetrale del Settore, nel tratto:
f.f. NORD di corso Regina Margherita - protendimento ideale f.f. EST del
Settore Nord;
5.
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 5.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con
fermata consentita, con disposizione "a spina", esclusivamente per effettuare
le operazioni di carico e scarico cose, sulla banchina rialzata di cui
al suddetto punto 4), e precisamente:
a)
nel
tratto compreso tra il f.f. NORD di corso Regina Margherita e procedendo verso
NORD fino al f.f. SUD della carreggiata interna al Settore;
b)
nel
tratto compreso tra il f.f. OVEST della carreggiata interna al Settore e
procedendo verso OVEST fino al protendimento ideale del f.f. EST del Settore
NORD;
c)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 5.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore
14.30 nei giorni feriali e dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 14.00 alle
ore 19.30 nei giorni prefestivi, con fermata consentita ai veicoli degli operatori
del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività
Economiche e di Servizi, con disposizione "a spina", esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico, sulla banchina rialzata di cui al
suddetto punto 4) nel tratto compreso tra il f.f. NORD ed il f.f. EST della
carreggiata interna al Settore;
6.
l'istituzione
della sosta a pagamento con disposizione "a spina" sulla banchina rialzata nel
tratto di cui al suddetto punto 5) lettera c), dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e
dalle 14.30 alle 19.30 nei giorni feriali e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 nei
giorni prefestivi, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n.
399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni, per un tempo
massimo di un'ora con obbligo di esposizione del disco orario;
1.
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata perimetrale, con sosta consentita a
pagamento, con disposizione "in fila", sul lato esterno, negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432,
prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
2.
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con
fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare
le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata
perimetrale:
a) a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST del Settore NORD e procedendo verso OVEST per un tratto di m 5.00 circa,
b)
immediatamente
a SUD del f.f. SUD di via Cottolengo e procedendo verso SUD per un tratto di m
5.00 circa;
3.
l'istituzione
del divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sulla banchina
rialzata, in quanto trattasi di area adibita a mercato, situata a NORD
di corso Regina Margherita e ad OVEST dalla carreggiata centrale della piazza,
fatta eccezione:
-
per
i veicoli di soccorso, i veicoli della Forza Pubblica ed i veicoli AMIAT,
-
per
i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizi, dalle ore 5.30 alle
ore 15.00 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni
prefestivi;
4.
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli sulla banchina rialzata compresa tra la
carreggiata perimetrale del Settore ed il f. di fabbricazione OVEST del
Palafuksas, la cui sosta, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, avrà
disposizione "a pettine" sul lato OVEST e nella parte centrale;
5.
l'istituzione
del divieto di sosta, con sosta consentita dalle ore 5.30 alle ore 15.00 dei
giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, ai
veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato
dal Settore Attività Economiche e di Servizi, nel suddetto parcheggio,
in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato di Porta Palazzo;
6.
l'istituzione
della sosta a pagamento nel parcheggio di cui al suddetto punto 4) dalle ore
15.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con le modalità stabilite dall'ordinanza
n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
E) la revoca:
dell'ordinanza
n. 2034 prot. n. 367 del 29/06/2000 che disponeva, in piazza della Repubblica,
la posa in opera di paletti dissuasori di sosta del tipo "in pietra"
sui lati OVEST e SUD del settore SUD/OVEST , filo porticato, nel tratto
compreso tra via Milano e la carreggiata perimetrale SUD della piazza stessa;
dell'ordinanza
n. 3496 prot. n. 593 del 6/11/2000 che regolamentava la corsia riservata lungo
i lati Nord e Ovest del Settore Sud/Est di piazza della Repubblica;
dell'ordinanza
n. 3499 prot. n. 596 del 6/11/2000 con la quale veniva regolamentata la
carreggiata perimetrale dei Settori Sud/Est, Nord/Est, Nord/Ovest e Sud/Ovest
di piazza della Repubblica;
dell'ordinanza
n. 3592 prot. n. 618 del 14/11/2000 che istituiva, in piazza della Repubblica,:
n. 2 posti auto sul lato esterno della carreggiata perimetrale del Settore
Sud/Est, n. 2 posti auto sul lato esterno della carreggiata perimetrale del
Settore Nord/Est e n. 4 posti auto sul lato esterno della carreggiata
perimetrale del Settore Sud/Ovest, riservati ai veicoli muniti di speciale
contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti;
dell'ordinanza
n. 1615 prot. n. 340 del 14/05/2001 che istituiva, in piazza della Repubblica
Settore SUD/OVEST, il divieto di sosta permanente sulla corsia riservata
esistente lungo i lati EST e NORD del Settore, con sosta consentita con
disposizione "a spina" sul lato NORD e con disposizione "in linea"
sul lato EST della medesima, ai veicoli di uso commerciale e adibiti
esclusivamente al trasporto dei prodotti merceologici venduti dagli operatori
del mercato che occupano il settore stesso e muniti di apposito contrassegno
rilasciato dal Settore Commercio, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 dei giorni
feriali e dalle ore 6.00 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi;
dell'ordinanza
n. 2402 prot. n. 402 del 26/07/2002 che disponeva, in piazza della Repubblica,
Settore Nord/Est, la posa in opera di una fila di paletti dissuasori di sosta
del tipo "Città di Torino" lungo il marciapiede NORD della
carreggiata laterale, proseguimento della carreggiata laterale NORD di corso
Regina Margherita, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST della
carreggiata perimetrale e procedendo verso OVEST per un tratto di m 50.00
circa;
dell'ordinanza
n. 1934 prot. n. 341 del 21/05/2003 che disponeva, in piazza della Repubblica,
Settore Nord/Est, la posa in opera di n. 2 dissuasori in calcestruzzo del tipo
"new jersey", a protezione dell'uscita del mercato coperto, sul lato
SUD della perimetrale NORD/EST del settore, da collocare ad OVEST e ad EST
dell'attraversamento pedonale che collega il mercato con il marciapiede NORD a
circa m 30.00 ad OVEST del n.c. 16;
dell'ordinanza
n. 1121 prot. n. 168 del 4/04/2005 che istituiva, in piazza della Repubblica,
al punto A) un'area riservata alle operazioni di carico e scarico merci sul
lato Nord della carreggiata perimetrale del Settore Nord/Ovest ad Est del n.c.
17, per un tratto di m 6.00, e al punto B) n. due aree riservate alle
operazioni di carico e scarico merci sul lato Est, del Settore Nord,
rispettivamente, per un tratto di m 7.00 circa, in corrispondenza del n.c.
22/C, e per un tratto di m 6.00 circa, a SUD del n.c. 18;
dell'ordinanza
n. 1134 prot. n. 169 del 5/04/2005 con la quale veniva istituito in piazza
della Repubblica, Settore Nord, lato Est, il divieto di sosta permanente, con
sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle
persone motulese o non vedenti, per due posti auto con disposizione "in fila",
di cui uno a Nord del n.c. 18 e l'altro a Sud del n.c. 22/C;
e di tutti i provvedimenti eventualmente in contrasto con la parte istitutiva della presente ordinanza;
F) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante
il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che
l'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)