CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1130T |
LOCALITÀ piazza Bengasi, via Onorato Vigliani, via Canelli, via Nizza, corso Maroncelli, via Ventimiglia |
data
19.04.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
prot. n. 11484
T06-007-00016 |
PP/Ord.
Varie/O.S.P./25_aprile |
Prot. C.O.T.S.P. 2006/40/514T |
|
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'A.N.P.I., tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazione commemorativa in occasione del 25 Aprile;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
§
piazza Bengasi;
§
via Onorato Vigliani;
§
via Canelli;
§
via Nizza;
§
corso Maroncelli;
§
via Ventimiglia;
· l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con
la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque
subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti
modalità:
a.
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
·
la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto
richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in
loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)