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ORDINANZA N. 1564 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 206 |
LOCALITÀ Piazza Vetta d'Italia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 13/04/2006 |
LB/VARIE06/vetta d'italia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4950
prot. n. 647 del 29/11/2004 che istituiva in piazza Vetta d'Italia il divieto
di sosta permanente con sosta consentita negli appositi spazi su ambo i lati
delle carreggiate della piazza, nel tratto compreso tra via Stradella e la
"Spina 3";
Visti i pareri del Settore
Gestione Verde, del Corpo di Polizia Municipale Comparto di Polizia Commerciale ed Amministrativa e della
Circoscrizione V;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Vetta d'Italia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta, su tutta la piazza,
ad eccezione degli spazi riservati ai veicoli
delle persone disabili o non vedenti, già istituiti con specifiche
ordinanze;
2)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare fatta eccezione per i veicoli di soccorso, i
veicoli dell'Amiat, i veicoli della Forza Pubblica, i veicoli dei residenti che devono raggiungere le proprietà
latitanti ed i veicoli muniti di contrassegno rilasciato alle persone disabili
o non vedenti;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 4950 prot. n. 647 del 29/11/2004, meglio specificata
in premessa;
4)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)