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ORDINANZA N. 1561

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 203

LOCALITÀ Via VANDALINO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 13/04/2006

SB/VARIE06/vandalino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n.570 prot. n. 79 dell'8.2.2006 con la quale in via Vandalino è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 10 a partire da m 6 ad ovest del passo carraio contraddistinto con il n.c. 93 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";

Vista la nota dei titolari di alcune attività commerciali;

Tenuto conto che l'attuale area per carico scarico, di cui alla suddetta ordinanza, necessita di ulteriore ampliamento per la presenza di numerose attività commerciali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Vandalino

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 13 circa a partire da m 6 ad ovest del filo carraio ovest contraddistinto con il n.c. 93 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 570 prot, n, 79 dell'8.2.2006, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)