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ORDINANZA N. 1560 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 202 |
LOCALITÀ Corso VITTORIO EMANUELE II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 13/04/2006 |
SB/VARIE06/eman.II |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2407 prot. n. 347 del 26.5.2004 con la quale, tra l'altro, in via Avogadro veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Finlandia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della via, per un posto auto, a partire da m. 15.00 circa a nord dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, in direzione nord, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
Vista
la richiesta del Consolato Onorario di Finlandia;
Vista la
Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
corso Vittorio Emanuele II
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
di Finlandia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione
coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della carreggiata
laterale nord del corso, per un posto auto, a partire da m. 1 circa ad ovest
del passo carraio contraddistinto con il n.c. 92 e procedendo verso ovest, con
disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a
pagamento;
2)
la revoca
dell'ordinanza n. 2407 prot. n. 347 del 26.5.2004, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)