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ORDINANZA N. 1560

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 202

LOCALITÀ Corso VITTORIO EMANUELE II

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 13/04/2006

SB/VARIE06/eman.II

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2407 prot. n. 347 del 26.5.2004 con la quale, tra l'altro, in via Avogadro veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Finlandia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della via, per un posto auto, a partire da m. 15.00 circa a nord dell'intersezione con corso Vittorio Emanuele II, in direzione nord, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

Vista la richiesta del Consolato Onorario di Finlandia;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in corso Vittorio Emanuele II

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Finlandia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della carreggiata laterale nord del corso, per un posto auto, a partire da m. 1 circa ad ovest del passo carraio contraddistinto con il n.c. 92 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 2407 prot. n. 347 del 26.5.2004, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)