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ORDINANZA N. 1554 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 196 |
LOCALITÀ Via PRATI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 13/04/06 |
SB/VARIE06/prati |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 592 prot. n. 555 del 29.4.1994 con la quale in via Prati veniva istituito il divieto di fermata permanente, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sul lato sud della via, nel tratto compreso tra via San Francesco d'Assisi e piazza solforino, escluse;
Vista
l'ordinanza n. 4072 prot. n. 803 del 26.11.2001 con la quale in via Prati, nel
tratto compreso tra via San Francesco d'Assisi e piazza Solforino, escluse, era
stata disposta:
1)
la
collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" per motivi
di sicurezza ed ordine pubblico ad integrazione dei segnali stradali presenti
nel tratto di carreggiata in cui era vigente il provvedimento di cui
all'ordinanza n. 592 prot. 555 del 29.04.94 che istituiva il divieto di fermata
permanente, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sul lato SUD della via,
nel tratto: via San Francesco d'Assisi e piazza Solforino, escluse;
2) la posa di paletti dissuasori del tipo "Città di Torino" in corrispondenza del lato SUD, nel tratto compreso tra via San Francesco d'Assisi e piazza Solferino, escluse;
Vista
la richiesta della Direzione Investigativa Antimafia con sede in via Alfieri;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Prati
1)
l'istituzione
del divieto di fermata permanente, sul lato sud della via nel tratto compreso
tra via San Francesco d'Assisi e piazza Solferino, escluse, con sosta riservata
"in fila" ai veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e
muniti di speciale contrassegno di cui si allega un esemplare, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
2)
la
revoca delle ordinanze n. 592 prot. n. 555 del 29.4.1994, e n. 4072 prot. n.
803 del 26.11.2001, meglio specificate in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta del
veicolo in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)