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ORDINANZA N. 1150 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 192 |
LOCALITÀ Corso GALILEO FERRARIS |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 13/04/2006 |
SB/VARIE06/ferraris |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
la richiesta del Consolato Onorario de Grecia;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Vista
la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 1 Centro -
Crocetta;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
corso Galileo Ferraris
- l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
della Grecia muniti di evidente contrassegno di riconoscimento, con la
rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della
carreggiata laterale est del corso, per un posto auto a partire da m 9 circa a
nord dell'intersezione con via Pastrengo e procedendo verso nord, con
disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta
pagamento;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)