CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2].1068 T |
LOCALITÀ via Zino Zini |
data 12.04.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
prot.
n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB/45/B/suolo/bossoli |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore [DC4]Suolo Pubblico - Nuove Opere, relativa ai lavori di sistemazione viabile di via Zino Zini;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in :
§
Via Bossoli,
corsia Sud tratto: via Zino Zini - via
Pio VII, dal 18.04.06 al 06.05.06;
§
Via Bossoli, corsia
Nord tratto: via Zino Zini - via Pio VII,
dal 08.05.06 al 30.05.06;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
· l'istituzione del senso unico di circolazione da Est verso Ovest;
· l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h;
· la pubblicità del suscritto provvedimento[DC5], mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)