CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1048T |
LOCALITÀ via Galliari |
data
12.04.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot.
n. |
PP/Ord.
Varie/Cant. Pubbl. Vari/galliari |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità, in seguito all'occupazione della sede stradale di via Nizza per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della metropolitana;
Considerato che lo spazio attualmente occupato dall'area di carico e scarico merci sarà concesso all'Hotel Crystal in sostituzione del parcheggio in via Nizza n.c. 11;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla date del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
in via
Galliari
·
la sospensione
dell'area di carico e scarico merci sul lato Sud della via, istituita con ordinanza n. 339 prot. n. 43 del
29.01.2004;
·
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato Sud della via, a m 31.00 circa ad Est del f.m. Est di
via Nizza e, procedendo verso Est per un tratto di m 5.00 circa con
disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)