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ORDINANZA N. 1499 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 189 |
LOCALITÀ via Cimabue |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
del 11/04/2006 |
GI/VARIE06/cimabue |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 848 prot. 149 del
7.4.1999, con la quale veniva istituita
un'area riservata al carico e scarico cose, sul lato SUD in
corrispondenza del n.c. 8 per un tratto di m 10.00 circa;
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - Circoscrizione 2 Santa Rita - Mirafiori Nord;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cimabue
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato NORD dello slargo antistante lo stabile contrassegnato
dal n.c. 8/B ed immediatamente ad EST
dello stesso, per un tratto di m 10.00 circa
con disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate dalle ore 15.00 alle ore 7.30 dal lunedì al venerdì
dei giorni feriali, e fatta eccezione per i giorni prefestivi;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 848 prot. 149 del
7.4.1999, meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)